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Indennità per temporanea inidoneità alla navigazione
Ai lavoratori appartenenti alla I^ e II^ categoria della gente di mare che al termine di un periodo indennizzato di assistenza di malattia o infortunio, siano giudicati “temporaneamente inidonei alla navigazione” dalla competente Commissione Medica Permanente di I° grado viene erogato un indennizzo economico, della durata massima di 12 mesi. L’istituto è disciplinato dalla legge n. 1486/1962. L’indennizzo viene corrisposto nella misura del 75% della retribuzione in godimento nei trenta giorni precedenti l’imbarco, con esclusione delle voci percepite a titolo di lavoro straordinario. L’indennità è soggetta a tassazione IRPEF. L’interessato deve presentare domanda corredata dal verbale della Commissione Medica Permanente di primo grado.