Martedi 6 gennaio 2009

Servizi on line Dipendenti Ipsema Consulta i fascicoli della rivista Nautes Consulta il catalogo della sezione marittima Siti utili


Indennizzo per danno permanente


Il lavoratore che riporta danni all’integrità psico-fisica in conseguenza all’infortunio o al riconoscimento della malattia professionale ha diritto alla liquidazione dell’indennizzo:
in capitale, se il grado d’inabilità permanente è compreso tra il 6% ed il 15%. Il D.Lgs 38/2000 ha stabilito la non indennizzabilità dei danni sotto la soglia del 6%;
in rendita, con corresponsione di ratei mensili posticipati , se il grado di inabilità è compreso tra il 16% ed il 100%.
La misura della rendita è proporzionata alla percentuale d’inabilità permanente ed alla retribuzione percepita, entro un minimale e massimale stabiliti e periodicamente aggiornati dalla legge.
La prestazione ha decorrenza in caso di infortunio dal giorno successivo alla dimissione dell’assistenza temporanea, in caso di malattia professionale, dalla presentazione della domanda amministrativa.
La rendita viene aumentata di un ventesimo per ogni quota aggiuntiva spettante per carichi di famiglia e cioè per il coniuge e per ogni figlio vivente a carico dell’infortunato , che non abbia superato il 18° anno di età o sia inabile al lavoro.
Per i figli studenti il limite di età è elevato a 21 e a 26 anni quando frequentino rispettivamente la scuola media o professionale e istituto universitario e non prestino lavoro retribuito.

Mappa | Utility | Statistiche | Accessibilita' | Note Legali | Credits | Feed/RSS Copyright 2006