Lunedi 8 settembre 2008

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Indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale


L’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale è la prestazione economica che l’Istituto eroga ai componenti degli equipaggi assicurati nel caso di malattia che si manifesti durante l’imbarco impedendo la prosecuzione della navigazione. La misura delle prestazione è pari al 75% della retribuzione corrisposta all’assistito dal proprio datore di lavoro, nei trenta giorni precedenti lo sbarco. L’dennizzo viene corrisposto non oltre dodici mesi dallo sbarco. La prestazione viene erogata a partire dal giorno successivo allo sbarco. L’indennità è soggetta a tassazione IRPEF.
In caso di malattia il lavoratore deve:
- informare il comandante della nave o l’armatore; - sottoporsi a visita medica;
- trasmettere il certificato medico all’IPSEMA e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio. La denuncia (in originale) deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentata direttamente alla Sede competente dell’Istituto previdenziale;
- rispettare le fasce orarie di reperibilità previste dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni, compresi i festivi, per consentire il controllo medico domiciliare.
L'assenza può essere giustificata solo dalla necessità di effettuare accertamenti sanitari, visite mediche urgenti o per cause di forza maggiore. L’ assenza ingiustificata viene sanzionata secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
L’armatore – e per lui il comandante della nave - deve:
- provvedere allo sbarco; - trasmettere la notifica della retribuzione corrisposta al lavoratore nei trenta giorni precedenti lo sbarco.

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