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Indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare
La malattia complementare è un istituto caratteristico del settore marittimo la cui disciplina normativa è dettata dall’art. 7 della legge n. 831/1938. L’origine storica dell’istituto va ricercata nell’esigenza di garantire una copertura assicurativa del lavoratore per le malattie contratte a bordo, che si manifestino entro i ventotto giorni dallo sbarco. Nel corso del tempo tale prestazione è stata estesa a tutte le patologie che si manifestino comunque entro il periodo indicato. L’indennizzo viene corrisposto a decorrere dal quarto giorno successivo alla data della denuncia, nella misura del 75% della retribuzione in godimento nei trenta giorni precedenti l’imbarco. L’indennità è soggetta a tassazione IRPEF. In caso di malattia il lavoratore deve:
• sottoporsi a visita medica; • trasmettere il certificato medico all’IPSEMA entro due giorni dal rilascio. La denuncia (in originale) deve essere inviata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentata direttamente alla Sede dell’Istituto previdenziale; • rispettare le fasce orarie di reperibilità previste dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni, compresi i festivi, per consentire il controllo medico domiciliare.
L'assenza può essere giustificata solo dalla necessità di effettuare accertamenti sanitari, visite mediche urgenti o per cause di forza maggiore. L’assenza ingiustificata viene sanzionata secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. L’armatore – e per lui il comandante della navi - deve trasmettere la notifica della retribuzione corrisposta al lavoratore nei trenta giorni precedenti lo sbarco.