Giovedi 28 agosto 2008

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Rendita ai superstiti


La rendita ai superstiti è la prestazione economica, non soggetta a tassazione IRPEF, erogata dall’Ipsema in caso di morte del lavoratore causata dall’infortunio o dalla malattia professionale.
In caso di infortunio mortale l’armatore – o per lui il comandante della nave - deve denunciarlo all’Ipsema entro 24 ore dall’evento.
I superstiti del lavoratore deceduto per infortunio o malattia professionale devono presentare richiesta di rendita, corredata dalla documentazione sanitaria da cui è possibile rilevare la causa della morte.
Hanno diritto alla prestazione:
• il coniuge nella misura del 50% della retribuzione annua del lavoratore deceduto;
• i figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al 18° anno di età, aumentabile al 21° anno, se non prestano lavoro retribuito e frequentano la scuola media superiore, e fino al 26° anno di età, se frequentano un corso normale di laurea sempre in assenza di lavoro retribuito. I figli maggiorenni totalmente inabili hanno diritto alla rendita senza limiti. La misura del beneficio è del 20% o del 40% se orfani di entrambi i genitori.

In mancanza di coniuge e figli:
• i genitori naturali o adottivi viventi a carico, nella misura del 20%;
• i fratelli e sorelle viventi a carico e conviventi, sempre nella misura del 20%.
La prestazione ha decorrenza dal giorno successivo alla morte del lavoratore. La somma totale delle rendite che spettano ai superstiti non può superare la retribuzione presa a base per il calcolo della rendita. In caso contrario le rendite vengono proporzionalmente adeguate.

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