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A beneficiare delle prestazioni di maternità erogate dall’Istituto sono le lavoratrici (e lavoratori) marittime, il personale amministrativo dipendente dalle società di navigazione ed il personale del volo. Dette prestazioni consistono nell’erogazione dell’indennità economica per l’astensione obbligatoria preparto, post partum, per congedi parentali, permessi per allattamento e permessi ex L. 104/1992 per assistenza a figlio handicappato.
Astensione obbligatoria. La lavoratrice madre ha diritto di assentarsi dal lavoro nei due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi ( astensione obbligatoria). Durante questo periodo è previsto il pagamento di un’indennità sostitutiva della retribuzione. Le lavoratrici dipendenti , previa presentazione di certificazione medica, possono ritardare di un mese l’assenza dal lavoro prima della nascita, prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto. Tale diritto spetta al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice, in casi particolari ( decesso, grave malattia della madre, abbandono, etc.) L’indennità è pari all’80% della retribuzione relativa al mese precedente l’inizio dell’astensione dal lavoro, essa è soggetta a tassazione IRPEF.
Per ottenere l’indennità il lavoratore deve: • presentare domanda presso l’Ipsema ed al datore di lavoro,corredata dal certificato medico indicante la data presunta del parto. Il datore di lavoro deve: • trasmettere la notifica della retribuzione corrisposta al lavoratore nel mese precedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria.
Congedo parentale. Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi. Ciò è previsto anche in caso di adozione o affidamento. Il padre può del congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria o dei congedi per allattamento della madre. L’indennità pari al 30% della retribuzione, spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall’ ingresso in famiglia). In caso di superamento dei sei mesi (e fino all’ottavo anno di età del bambino), l’indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo pensionistico in vigore.
Per ottenere l’indennità il lavoratore deve: • presentare domanda presso l’Ipsema ed al datore di lavoro. Il datore di lavoro deve: • trasmettere la notifica della retribuzione corrisposta al lavoratore nel mese precedenti l’inizio del congedo.
Allattamento. La lavoratrice madre ha diritto di fruire, entro il primo anno di età del bambino, di 2 ore di permesso se l'orario di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere o 1 ora se l'orario è inferiore. Competono al padre quando i figli sono affidati al solo padre, o in caso di morte o grave infermità della madre o in alternativa alla madre che non intende avvalersene ovvero quando la madre non è lavoratrice dipendente. In caso di parto plurimo le ore di permesso sono raddoppiate - a prescindere dal numero di gemelli - e le ore aggiuntive rispetto a quelle attuali possono essere utilizzate dal padre anche congiuntamente alla madre.
Congedo straordinario per assistenza a familiari portatori di handicap. Per l'assistenza di persone con handicap grave la legge prevede un congedo straordinario indennizzato, che l’Ipsema provvede a rimborsare al datore di lavoro. Esso spetta: • ai genitori, naturali o adottivi, e agli affidatari di persone con disabilità per i quali è stata accertata la situazione di gravità; i genitori non possono utilizzare il congedo contemporaneamente; • ai fratelli o alle sorelle del portatore di disabilità grave, in caso di decesso di entrambi i genitori; • ai fratelli o alle sorelle conviventi col portatore di disabilità grave, in caso di totale inabilità di entrambi i genitori o di un solo genitore (se l’altro è deceduto. Non è possibile fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) e del congedo straordinario contemporaneamente.
I permessi ai lavoratori disabili. I lavoratori disabili hanno diritto ad usufruire di permessi articolati in ore (due ore al giorno) o in giorni (tre giorni al mese). Ogni mese è possibile cambiare il tipo di permesso purché il lavoratore ne faccia richiesta documentata al suo datore di lavoro. L’Ipsema provvede a rimborsare la prestazione al datore di lavoro.
Il prolungamento dell'astensione facoltativa e i permessi per maternità. I genitori di figli con disabilità grave hanno diritto a particolari agevolazioni: • prolungamento dell'astensione facoltativa. L'astensione facoltativa, nella generalità dei casi, è di sei mesi entro i tre anni di vita del bambino e può essere prolungata fino al compimento degli otto anni di età del bambino, per un periodo complessivo non superiore a undici mesi tra i due genitori. Nel caso di figli con disabilità grave, la madre o il padre hanno diritto all'astensione fino al compimento dei tre anni di età del bambino. In alternativa all'astensione facoltativa, la madre o il padre hanno diritto a una o due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino; • tre giorni di permessi mensili retribuiti, da utilizzare anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino e fino a diciotto anni di età. I giorni di permesso non utilizzati non possono essere cumulati con quelli del mese successivo.
I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto. I permessi e il congedo per handicap grave non possono essere utilizzati dai due genitori contemporaneamente. I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene utilizzato da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio. Se un genitore gode dell'astensione facoltativa, l'altro può avere diritto nello stesso periodo, ai permessi mensili per i figli con disabilità. Non è possibile, però, che lo stesso genitore utilizzi nella stessa giornata i permessi per i figli disabili e l'astensione facoltativa. La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi anche ai genitori adottivi e agli affidatari.
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