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Soggetti obbligati al
pagamento dei premi e dei contributi
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Pagamento del premio
di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
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Pagamento dei
contributi di malattia e maternità
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Sgravi
contributivi
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Pagamento dei premi
delle assicurazioni accessorie di legge e delle assicurazioni supplementari
e facoltative
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Procedure di
riscossione per i casi particolari
SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEI
PREMI E DEI CONTRIBUTI
I datori di lavoro obbligati al pagamento dei premi e dei contributi
all'I.P.SE.MA. sono gli armatori delle navi e dei galleggianti adibiti
alla navigazione e alla pesca marittima, i concessionari dei servizi
radiotelegrafici di bordo ed i concessionari di altri servizi di bordo
autorizzati dalla competente Autorità marittima, nonché - solo per la
contribuzione di malattia e maternità - le imprese di navigazione
aerea.
Gli armatori devono presentare entro il giomo dell'iscrizione della nave
nei registri portuali una denunzia di esercizio, con l'indicazione del
tipo di nave, del servizio a cui essa è adibita, del numero delle persone
previste dalla tabella di armamento e dell'ammontare annuo presunto delle
retribuzioni dell'equipaggio.
Per le navi i cui equipaggi sono arruolati alla parte e nei confronti dei
quali vengono applicate tabelle di retribuzioni convenzionali ai sensi
dell'art. 32 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, la denuncia deve indicare la
composizione dell'equipaggio con le relative qualifiche.
La denuncia di esercizio dev'essere redatta su apposito modulo
predisposto dall'I.P.SE.MA., al quale va richiesto, e dev'essere fatta
vistare, a cura dell'armatore, dalla competente Autorità marittima o
consolare del luogo ove la nave viene armata.
Gli altri soggetti obbligati al pagamento di premi e contributi devono
presentare denuncia dei lavori con l'elenco norninativo dei lavoratori
dipendenti almeno cinque giormi prima dell'inizio dei lavori stessi.
Gli armatori e gli altri soggetti obbligati che non adempiano agli
obblighi di denuncia di esercizio sono soggetti alle sanzioni
amministrative ed al pagamento delle somme aggiuntive previste dalle leggi
in materia.
Nei casi in cui è prevista una quota di contribuzione a carico dei
lavoratori, i datori di lavoro sono tenuti al versamento anche di tale
quota, trattenendola sulle retribuzioni corrisposte.
PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI
L'onere di questa assicurazione, esercitata a norma dei D.P.R 30.6.1965 n.
1124, è a totale carico del datore di lavoro.
Il pagamento del premio deve avvenire in due soluzioni.
All' inizio dell' esercizio della nave, cioè al primo armamento,
I'I.P.SE.MA. notifica un premio provvisorio, calcolato sulle retribuzioni
presunte segnalate dall' armatore sulla denuncia di esercizio.
Per ottenere il nulla-osta alla partenza delle navi, è necessario che
l'armatore provveda in tempo utile al pagamento del premio provvisorio
onde esibire all' Autorità marittima competente la relativa attestazione
rilasciata dall'I.P.SE.MA.
Entro il 16 febbraio dell' anno successivo a quello del primo armamento,
l' impresa deve comunicare all' I.P.SE.MA. l'ammontare delle retribuzioni
effettivamente corrisposte all' equipaggio e versare il premio definitivo
calcolato sulla base dlela stessa retribuzione e delle aliquote in
vigore.
Contestualmente l' armatore deve provvedere al pagamento del premio
provvisorio dell' anno in corso, calcolato sulle retribuzioni riportate
nella denuncia di esercizio.
Per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al
primo anno solare intero, il calcolo va effettuato in base alle
retribuzioni effettivamente corrisposte nell' anno precedente.
L' armatore può chiedere, per particolari motivi da esporre nella
domanda, la rateazione del pagamento, con l' addebito degli interessi di
dilazione.
Le aliquote dei premi provvisorio e definitivo sono stabilite dal
Consiglio di Amministrazione dell' I.P.SE.MA. in base all'andamento della
gestione e rese note mediante apposite circolari.
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI MALATTIA E MATERNITÀ
L' I.P.SE.MA. riscuote per conto dell'I.N.P.S., per effetto dell'art. 1
ultimo comma del D.L. 30. 12. 1979 n. 663 convertito nella Legge 29.2.1980
n. 33, i contributi di malattia e maternità del personale navigante ed i
contributi ad essi accessori.
Il versamento di tali contributi deve essere effettuato, avvalendosi di
appositi moduli che I'I.P.SE.MA. rilascia a seguito della presentazione
della denuncia di esercizio, con periodicità mensile e in via posticipata,
entro il giomo 16 del mese successivo alla scadenza dei 60 giomi dal mese
di rifenmento (periodo retributivo), sulla base delle retribuzioni
effettivamente corrisposte all' equipaggio durante tale mese di
riferimento. Ad esempio, i contributi relativi al mese di gennaio vanno
versati entro il 16 aprile, quelli relativi al mese di febbraio entro il
16 maggio e così via.
SGRAVI CONTRIBUTIVI
Recenti disposizioni di legge prevedono sgravi contributivi per alcune
categorie di imprese (navi in registro internazionale, navi in servizio di
cabotaggio, attività di pesca). Per la verifica della sussistenza del
diritto agli sgravi e per le modalità di applicazione, le imprese possono
rivolgersi alla Sede Compartimentale competente per l'assicurazione.
PAGAMENTO DEI PREMI DELLE ASSICURAZIONI ACCESSORIE DI LEGGE E DELLE
ASSICURAZIONI SUPPLEMENTARI E FACOLTATIVE
Come descritto nella parte relativa alle prestazioni, l'I.P.SE.MA.
esercita anche altre forme assicurative previste dalla legge (prestazioni
economiche per la temporanea inidoneità alla navigazione) o da regolamenti
organici, contratti collettivi di lavoro, accordi sindacali, convenzioni
di arruolamento e ingaggi particolari.
Le norme regolanti tali forme di assicurazione sono le stesse vigenti per
quella contro gli infortuni e le malattie professionali, a cui pertanto si
rinvia.
Le aliquote da applicare sulle retribuzioni vengono determinate secondo
le necessità di gestione dal Consiglio di Amministrazione dell' Istituto
contestualmente a quelle della predetta assicurazione.
L'I.P.SE.MA. funziona anche da ente collettore di contribuzioni e quote
sindacali dovute alle Organizzazioni nazionali degli armatori e dei
lavoratori marittimi dai loro iscritti.
Tali contributi associativi vanno pagati contestualmente ai contributi di
legge seguendo le indicazioni riportate sui relativi moduli.
PROCEDURE DI RISCOSSIONE PER I CASI PARTICOLARI
Vi sono casi particolari, previsti dal codice della navigazione e dalle
norme sull' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali e sul versamento dei contributi di malattia e
maternità, in cui l'armatore deve dimostrare di avere ottemperato
tempestivamente a tutti gli obblighi assicurativi e contributivi, onde non
incorrere nel sequestro della nave o nel rifiuto del nulla-osta alla
dismissione di bandiera.
Nel caso di vendita della nave, qualora non siano stati soddisfatti gli
obblighi di cui sopra, l' I.P.SE.MA. può procedere al sequestro
conservativo anche in danno dell'acquirente, che comunque rimane
solidalmente obbligato con l' alienante per i debiti contributivi
dell'anno in corso al momento dell'acquisto e dei due anni
precedenti.
Pertanto è opportuno che ogni acquirente, prima della conclusione dell'
atto di passaggio di proprietà, si informi presso I'I.P.SE.MA. e
I'I.N.P.S. circa l'esistenza di eventuali debiti contributivi.
Inoltre, in tutti i casi di richiesta di vendita all'estero o di
demolizione della nave, non è possibile da parte dell' I.P.SE.MA. - come
da parte dell'I.N.P.S. - fornire il nulla-osta alla dismissione di
bandiera se non sono stati soddisfatti tutti i debiti contributivi o non
sono stati effettuati, in misura adeguata, deposito cauzionale o
fidejussione bancaria.