Martedi 6 gennaio 2009

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I Contributi


Soggetti obbligati al pagamento dei premi e dei contributi

Pagamento del premio di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Pagamento dei contributi di malattia e maternità

Sgravi contributivi

Pagamento dei premi delle assicurazioni accessorie di legge e delle assicurazioni supplementari e facoltative

Procedure di riscossione per i casi particolari



SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEI PREMI E DEI CONTRIBUTI
I datori di lavoro obbligati al pagamento dei premi e dei contributi all'I.P.SE.MA. sono gli armatori delle navi e dei galleggianti adibiti alla navigazione e alla pesca marittima, i concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo ed i concessionari di altri servizi di bordo autorizzati dalla competente Autorità marittima, nonché - solo per la contribuzione di malattia e maternità - le imprese di navigazione aerea.
Gli armatori devono presentare entro il giomo dell'iscrizione della nave nei registri portuali una denunzia di esercizio, con l'indicazione del tipo di nave, del servizio a cui essa è adibita, del numero delle persone previste dalla tabella di armamento e dell'ammontare annuo presunto delle retribuzioni dell'equipaggio.
Per le navi i cui equipaggi sono arruolati alla parte e nei confronti dei quali vengono applicate tabelle di retribuzioni convenzionali ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, la denuncia deve indicare la composizione dell'equipaggio con le relative qualifiche.
La denuncia di esercizio dev'essere redatta su apposito modulo predisposto dall'I.P.SE.MA., al quale va richiesto, e dev'essere fatta vistare, a cura dell'armatore, dalla competente Autorità marittima o consolare del luogo ove la nave viene armata.
Gli altri soggetti obbligati al pagamento di premi e contributi devono presentare denuncia dei lavori con l'elenco norninativo dei lavoratori dipendenti almeno cinque giormi prima dell'inizio dei lavori stessi.
Gli armatori e gli altri soggetti obbligati che non adempiano agli obblighi di denuncia di esercizio sono soggetti alle sanzioni amministrative ed al pagamento delle somme aggiuntive previste dalle leggi in materia.
Nei casi in cui è prevista una quota di contribuzione a carico dei lavoratori, i datori di lavoro sono tenuti al versamento anche di tale quota, trattenendola sulle retribuzioni corrisposte.

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PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI
L'onere di questa assicurazione, esercitata a norma dei D.P.R 30.6.1965 n. 1124, è a totale carico del datore di lavoro.
Il pagamento del premio deve avvenire in due soluzioni.
All' inizio dell' esercizio della nave, cioè al primo armamento, I'I.P.SE.MA. notifica un premio provvisorio, calcolato sulle retribuzioni presunte segnalate dall' armatore sulla denuncia di esercizio.
Per ottenere il nulla-osta alla partenza delle navi, è necessario che l'armatore provveda in tempo utile al pagamento del premio provvisorio onde esibire all' Autorità marittima competente la relativa attestazione rilasciata dall'I.P.SE.MA.
Entro il 16 febbraio dell' anno successivo a quello del primo armamento, l' impresa deve comunicare all' I.P.SE.MA. l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte all' equipaggio e versare il premio definitivo calcolato sulla base dlela stessa retribuzione e delle aliquote in vigore.
Contestualmente l' armatore deve provvedere al pagamento del premio provvisorio dell' anno in corso, calcolato sulle retribuzioni riportate nella denuncia di esercizio.
Per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, il calcolo va effettuato in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell' anno precedente.
L' armatore può chiedere, per particolari motivi da esporre nella domanda, la rateazione del pagamento, con l' addebito degli interessi di dilazione.
Le aliquote dei premi provvisorio e definitivo sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell' I.P.SE.MA. in base all'andamento della gestione e rese note mediante apposite circolari.

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PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI MALATTIA E MATERNITÀ
L' I.P.SE.MA. riscuote per conto dell'I.N.P.S., per effetto dell'art. 1 ultimo comma del D.L. 30. 12. 1979 n. 663 convertito nella Legge 29.2.1980 n. 33, i contributi di malattia e maternità del personale navigante ed i contributi ad essi accessori.
Il versamento di tali contributi deve essere effettuato, avvalendosi di appositi moduli che I'I.P.SE.MA. rilascia a seguito della presentazione della denuncia di esercizio, con periodicità mensile e in via posticipata, entro il giomo 16 del mese successivo alla scadenza dei 60 giomi dal mese di rifenmento (periodo retributivo), sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte all' equipaggio durante tale mese di riferimento. Ad esempio, i contributi relativi al mese di gennaio vanno versati entro il 16 aprile, quelli relativi al mese di febbraio entro il 16 maggio e così via.

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SGRAVI CONTRIBUTIVI
Recenti disposizioni di legge prevedono sgravi contributivi per alcune categorie di imprese (navi in registro internazionale, navi in servizio di cabotaggio, attività di pesca). Per la verifica della sussistenza del diritto agli sgravi e per le modalità di applicazione, le imprese possono rivolgersi alla Sede Compartimentale competente per l'assicurazione.

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PAGAMENTO DEI PREMI DELLE ASSICURAZIONI ACCESSORIE DI LEGGE E DELLE ASSICURAZIONI SUPPLEMENTARI E FACOLTATIVE
Come descritto nella parte relativa alle prestazioni, l'I.P.SE.MA. esercita anche altre forme assicurative previste dalla legge (prestazioni economiche per la temporanea inidoneità alla navigazione) o da regolamenti organici, contratti collettivi di lavoro, accordi sindacali, convenzioni di arruolamento e ingaggi particolari.
Le norme regolanti tali forme di assicurazione sono le stesse vigenti per quella contro gli infortuni e le malattie professionali, a cui pertanto si rinvia.
Le aliquote da applicare sulle retribuzioni vengono determinate secondo le necessità di gestione dal Consiglio di Amministrazione dell' Istituto contestualmente a quelle della predetta assicurazione.
L'I.P.SE.MA. funziona anche da ente collettore di contribuzioni e quote sindacali dovute alle Organizzazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi dai loro iscritti.
Tali contributi associativi vanno pagati contestualmente ai contributi di legge seguendo le indicazioni riportate sui relativi moduli.

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PROCEDURE DI RISCOSSIONE PER I CASI PARTICOLARI
Vi sono casi particolari, previsti dal codice della navigazione e dalle norme sull' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sul versamento dei contributi di malattia e maternità, in cui l'armatore deve dimostrare di avere ottemperato tempestivamente a tutti gli obblighi assicurativi e contributivi, onde non incorrere nel sequestro della nave o nel rifiuto del nulla-osta alla dismissione di bandiera.
Nel caso di vendita della nave, qualora non siano stati soddisfatti gli obblighi di cui sopra, l' I.P.SE.MA. può procedere al sequestro conservativo anche in danno dell'acquirente, che comunque rimane solidalmente obbligato con l' alienante per i debiti contributivi dell'anno in corso al momento dell'acquisto e dei due anni precedenti.
Pertanto è opportuno che ogni acquirente, prima della conclusione dell' atto di passaggio di proprietà, si informi presso I'I.P.SE.MA. e I'I.N.P.S. circa l'esistenza di eventuali debiti contributivi.
Inoltre, in tutti i casi di richiesta di vendita all'estero o di demolizione della nave, non è possibile da parte dell' I.P.SE.MA. - come da parte dell'I.N.P.S. - fornire il nulla-osta alla dismissione di bandiera se non sono stati soddisfatti tutti i debiti contributivi o non sono stati effettuati, in misura adeguata, deposito cauzionale o fidejussione bancaria.

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