REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL' INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA'
TEMPORANEA
(approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera 117/01 del 24
settembre 2001)
TITOLO I
Inabilità temporanea da infortunio sul lavoro
Art. 1
Ambito di applicazione e obblighi degli assicurati
Le norme del presente Titolo si applicano nei casi di infortunio sul
lavoro di cui all'articolo 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
L'assicurato deve dare al comandante della nave immediata notizia di
qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, indicando, se vi
sono stati, gli eventuali testimoni.
In difetto, qualora il comandante o l'armatore non siano comunque venuti a
conoscenza dell'infortunio, nessuna indennità è dovuta per i giorni
antecedenti a quello in cui ne hanno avuto notizia.
Art. 2
Obblighi dei datori di lavoro e termini di presentazione della
denuncia
Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni il
comandante o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o,
in caso di loro impedimento, l'armatore, devono inoltrare tempestiva
denuncia all'IPSEMA e all'Autorità marittima o consolare.
La denuncia deve essere effettuata comunque non oltre due giorni dal
ricevimento del certificato medico attestante la prognosi relativa
all'infortunio.
Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia, ove
non possa avvenire per via telematica, deve essere fatta il giorno del
primo approdo dopo l'infortunio.
Qualora l'infermità prognosticata guaribile in tre giorni si prolunghi al
quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno, sempre
che il datore di lavoro riceva nel frattempo il relativo certificato
medico.
In caso di morte dell'assicurato i soggetti sopraindicati sono tenuti a
denunciare l'evento o a mezzo fax, o per via telematica, o per telegrafo
entro 24 ore dal verificarsi del medesimo, e comunque dalla sua
conoscenza.
Art. 3
Modalità di presentazione della denuncia
La denuncia deve essera fatta alla Sede compartimentale dell'IPSEMA
competente per territorio in base al Compartimento marittimo di iscrizione
della nave.
La denuncia può essere inviata a mezzo posta con plico raccomandato con
avviso di ricevimento. La data di spedizione vale come data di
presentazione. Se presentata direttamente nella predetta Sede, l'Ufficio ne
rilascia apposita ricevuta.
La denuncia può essere inviata anche a mezzo fax o per via telematica
avvalendosi degli schemi contenuti nel sito internet
dell'I.P.SE.MA.(http:/www.ipsema.it)
Art.4
Contenuto della denuncia
La denuncia deve contenere:
- cognome e nome, residenza, dati anagrafici, codice fiscale, qualifica,
numero di matricola, compartimento di iscrizione, data e luogo di imbarco
dell'infortunato;
- nome della nave, con indicazione del compartimento marittimo di
iscrizione e numero del certificato assicurativo;
- nominativo o ragione sociale dell'armatore con relativo numero di
conto;
- giorno e ora dell'infortunio;
- cause e circostanze dello stesso anche in riferimento ad eventuali
deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
- natura e precisa sede della lesione;
- rapporto con le cause denunciate ed eventuali alterazioni
preesistenti;
- generalità ed indirizzo di eventuali testimoni.
Art.5
Documentazione a corredo della denuncia
A corredo della denuncia, anche ai fini dell'erogazione delle prestazioni,
devono essere allegati:
- il rapporto medico, che deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in
mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel
territorio nazionale sia all'estero;
- l'attestazione dell'Autorità marittima o consolare, in caso di sbarco,
del luogo, della data e del motivo dello sbarco.
Al fine di accelerare i tempi di erogazione dell'indennità per inabilità
temporanea, è facoltà del marittimo chiedere al comandante della nave di
allegare una dichiarazione attestante le proprie coordinate bancarie o
postali.
Tale dichiarazione deve essere corredata da una fotocopia di un valido
documento di riconoscimento del dichiarante o vistata dal comandante della
nave.
Art. 6
Obbligo di denuncia delle retribuzioni
Ad eccezione delle categorie per le quali sono stabilite retribuzioni
convenzionali ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 1124/65, l'armatore è
obbligato a comunicare alla competente Sede dell'IPSEMA, appena ricevuta
notizia dello sbarco dell'infortunato e comunque non oltre 10 giorni dalla
denuncia dell'evento, la retribuzione effettivamente corrisposta
all'infortunato nei 30 giorni precedenti lo sbarco, con la specifica di
ciascun elemento retributivo, indicando anche il contratto collettivo
applicato e l'eventuale posizione particolare del marittimo (continuità di
rapporto di lavoro, regolamento organico, comandata).
La denuncia delle retribuzioni può essere effettuata anche utilizzando
l'apposito schema disponibile sul sito internet dell'Istituto o trasmessa a
mezzo fax o posta.
Art. 7
Procedura di apertura della pratica
Gli uffici che ricevono la denuncia provvedono all'apertura della pratica
e curano l'aggiornamento degli archivi.
All'atto dell'apertura della pratica sono comunicati all'assistito:
- il numero della pratica, che dovrà essere indicato, a cura
dell'assistito, su ogni certificato medico di prolungamento dell'inabilità
temporanea e in ogni altra comunicazione, anche telefonica, con le Sedi
compartimentali dell' IPSEMA;
- il nome del responsabile del procedimento;
- il numero telefonico e di fax e gli orari per le eventuali richieste di
informazioni;
- gli orari di accesso agli Uffici Relazioni con il Pubblico;
- l'importo dell'indennità giornaliera provvisoria di cui all'articolo 10,
al lordo delle ritenute fiscali;
- l'indicazione delle coordinate bancarie o postali già comunicate e/o
presenti negli archivi per facilitare l'eventuale segnalazione di
variazione e/o correzione a cura dell'assistito;
Nell'eventualità che non sia stato trasmesso, a corredo della denuncia, il
relativo rapporto medico, l'Ufficio IPSEMA provvede a richiederlo
tempestivamente con la comunicazione di cui al comma precedente.
Analogamente procede nel caso in cui non siano stati trasmessi documenti
necessari per l'istruzione della pratica o nel caso in cui la denuncia di
cui all'articolo 4 non contenga gli elementi informativi previsti dalla
norma.
In questi casi i termini procedurali previsti nell'articolo 12 per
l'erogazione della indennità giornaliera sono interrotti e inizieranno
nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa richiesta.
Quando l'infortunato è un nuovo assistito, l'Ufficio provvede anche a
comunicare i principali adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 8
Indennità per inabilità temporanea
L'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello
sbarco dell'infortunato ed è corrisposta nella misura del settantacinque
per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco
annotata sul ruolo o sulla licenza.
La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la
retribuzione mensile effettivamente corrisposta all'infortunato nei trenta
giorni precedenti lo sbarco.
Nel caso in cui l'infortunato abbia lavorato per un periodo inferiore ai
trenta giorni, gli elementi fissi della retribuzione sono rapportati al
mese.
La data di sbarco è quella annotata sul ruolo di equipaggio.
Ai fini del pagamento delle prestazioni economiche la successiva
documentazione sanitaria, qualora non possa essere consegnata direttamente
dall'assistito, deve essere inviata alla Sede dell'IPSEMA competente per
territorio entro 48 ore dalla data del rilascio a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora la documentazione medico legale sia inviata con immotivato
ritardo, l'indennità giornaliera è corrisposta dal giorno dell'invio. A tal
fine fa fede la data del timbro postale.
Nei casi in cui la documentazione medico legale di prolungamento della
inabilità non sia redatta alla scadenza della precedente prognosi,
l'indennità non è corrisposta per il periodo di carenza della
certificazione.
L'indennità è corrisposta fino a quando duri l'inabilità assoluta che
impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al
lavoro.
Art. 9
Anticipazione dell'indennità da parte dell'armatore
In caso di sbarco dell'infortunato in località diversa da quella di
residenza, il comandante della nave e l'armatore sono tenuti ad
anticipargli, a sua richiesta, acconti sulla indennità per inabilità
temporanea, il cui ammontare deve essere notificato immediatamente
all'IPSEMA ai fini del relativo rimborso. L'Istituto non è tenuto a
rimborsare all'armatore somme corrisposte al titolo anzidetto che non siano
state notificate in tempo utile e comunque prima della liquidazione delle
indennità all'interessato.
L'armatore non può, comunque, rifiutarsi di corrispondere anticipazioni
sull'indennità per inabilità temporanea su richiesta dell'Istituto.
L'armatore deve, a richiesta dell'IPSEMA, corrispondere all'infortunato,
se questi si trova nel luogo dove risiede l'armatore, l'indennità
giornaliera per inabilità temporanea, secondo le istruzioni fornite
dall'Istituto. Le somme corrisposte devono essere tempestivamente
notificate all'Istituto ai fini del relativo rimborso.
L'armatore può stipulare con l'IPSEMA apposita convenzione per erogare ai
propri dipendenti l'indennità giornaliera per inabilità temporanea
spettantegli a termine di legge.
Art. 10
Indennità giornaliera provvisoria.
In attesa della denuncia della retribuzione, l'ufficio IPSEMA. provvederà
ad erogare agli infortunati, in via provvisoria e a titolo di acconto
dell'indennità di cui all'articolo 8, l'indennità giornaliera sulla base
degli elementi retributivi stabiliti nei contratti collettivi di lavoro di
categoria.
L'indennità giornaliera provvisoria di cui al comma precedente è
aggiornata dalla Direzione Centrale competente dell'Istituto che avrà cura
di richiedere i necessari adeguamenti della procedura informatica.
Alle categorie per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali ai
sensi dell'art. 32 del D.P.R. 1124/65, l'indennità giornaliera viene
corrisposta definitivamente nella misura prevista dalle relative
tabelle.
Art. 11
Indennità giornaliera definitiva
Ricevuta la denuncia delle retribuzioni di cui all'articolo 6, l'Ufficio
provvede al calcolo della indennità giornaliera definitiva secondo le
modalità indicate nell'articolo 8, secondo e terzo comma.
In caso di ritardo dell'armatore nell'invio della predetta denuncia,
l'Ufficio provvederà a diffidarlo ad adempiere entro il termine di dieci
giorni.
Il mancato invio della denuncia o la comunicazione di retribuzioni non
conformi a quelle effettivamente corrisposte comporterà l'applicazione
delle sanzioni previste dalle norme vigenti.
L'Ufficio provvede a controllare gli elementi retributivi indicati,
riscontrandoli anche con gli imponibili dichiarati in fase di
autoliquidazione dei premi assicurativi.
Art. 12
Modalità e termini di erogazione delle prestazioni
Contestualmente all'apertura della pratica, l'Ufficio registra
nell'archivio informatico, sulla base del rapporto medico allegato alla
denuncia e, successivamente, sulla base dell'ulteriore certificazione
medico legale, la durata della prognosi prevista.
Provvede, poi, al calcolo dell'indennità da liquidare, in acconto o a
saldo, nei giorni 5 e 20 di ogni mese al fine di disporre il pagamento
della indennità entro i successivi tre giorni ed assicurare l'accredito
all'interessato entro ulteriori sette giorni.
Le scadenze anzidette, se coincidenti con un giorno non lavorativo, si
considerano prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
Il calcolo di cui al secondo comma, in sede di pagamento in acconto, è
effettuato per l'infortunato che alle predette date avrà certificato una
prognosi di inabilità di almeno sette giorni. Se inferiore a sette giorni,
l'indennità sarà calcolata alla successiva scadenza in aggiunta ad
eventuali altri periodi di certificata inabilità.
I termini di pagamento di cui al secondo comma si intendono riferiti alla
erogazione dell'indennità a mezzo accredito su conto corrente bancario o
postale indicato dall'assistito. Per l'errata o mancata comunicazione delle
coordinate bancarie o postali, l'IPSEMA. non assume alcuna responsabilità
per eventuali ritardi nei pagamenti delle indennità dovute.
Nel caso in cui l'assistito abbia richiesto il pagamento a mezzo assegno
bancario, i termini di cui al secondo coma sono raddoppiati, salvo
eventuali smarrimenti o disguidi postali.
Dal pagamento, in acconto o a saldo, saranno detratti i crediti
dell'Istituto per eventuali maggiori indennità o somme accessorie non
dovute, erogate su pratiche precedenti.
Se l'assistito ha già provveduto a sanare la situazione debitoria, avrà
diritto alla restituzione delle trattenute a seguito della presentazione
della ricevuta del pagamento.
Art. 13
Controllo medico legale
La certificazione medico legale e la documentazione sanitaria, dopo
l'apertura della pratica e la registrazione della durata della prognosi,
vengono sottoposte al controllo dei medici legali dell'Istituto, anche ai
fini della richiesta da parte dell'Ufficio dell'esperimento dell'inchiesta
di cui all'art.55 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Il medico legale prende visione della denuncia di infortunio e del
relativo rapporto medico nonché dei dati relativi ad eventuali precedenti
periodi di assistenza .
Ad analogo controllo, ove se ne ravvisi l'opportunità, vengono sottoposte
la successiva certificazione medico legale e la documentazione
sanitaria.
Il medico legale può richiedere l'integrazione della documentazione
presentata, disporre visite ed accertamenti specialistici presso strutture
pubbliche o private, convocare l'infortunato per visitarlo e segnalare i
casi di ritenuta inidoneità alla navigazione ai fini dei relativi
accertamenti da parte degli organi competenti.
L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi
agli accertamenti ed alle cure prescritte ai fini del recupero
dell'attitudine al lavoro. Si applicano, al riguardo le disposizioni di cui
all'art. 87 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Art. 14
Procedura di chiusura della pratica
Pervenuto il certificato di guarigione che attesta la dimissione
dall'assistenza, l'Ufficio provvede al pagamento del saldo dell'indennità
temporanea di cui all'art. 8, nei termini indicati all'art. 12, secondo
comma.
Il pagamento del saldo è preceduto dall'inserimento nell'archivio
informatico dei codici nosologici relativi all'evento infortunistico.
Successivamente al pagamento di cui al primo comma, all'infortunato viene
inviata la certificazione attestante le indennità erogate, al lordo e al
netto della ritenuta d'acconto, in relazione al periodo di
assistenza.
La pratica è successivamente trasmessa al medico legale ai fini
dell'accertamento della sussistenza di eventuali postumi di inabilità
permanente.
TITOLO II
Inabilità temporanea da malattia professionale
Art. 15
Ambito di applicazione
Le norme del presente Titolo si applicano nei casi di malattia
professionale di cui all'articolo 3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124.
Quando la malattia professionale si manifesta durante la navigazione, si
applicano le disposizioni del Titolo I del presente regolamento, in quanto
compatibili, ad eccezione degli articoli 4 e 5 che sono rispettivamente
sostituiti dagli articoli 16 e 17.
Art. 16
Contenuto della denuncia
La denuncia della malattia professionale deve contenere:
- cognome e nome, residenza, dati anagrafici, codice fiscale, qualifica,
numero di matricola, compartimento di iscrizione, data e luogo d'imbarco
dell'assicurato;
- nome della nave, con indicazione del compartimento marittimo di
iscrizione e numero del certificato assicurativo;
- nominativo o ragione sociale dell'armatore con relativo numero di
conto;
Art. 17
Documentazione a corredo della denuncia
A corredo della denuncia, anche ai fini dell'erogazione delle prestazioni,
devono essere allegati:
- il rapporto medico, che deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in
mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel
territorio nazionale sia all'estero;
- l'attestazione dell'Autorità marittima o consolare, in caso di sbarco,
del luogo e della data dell'imbarco e dello sbarco.
Nel rapporto medico devono essere indicate anche eventuali alterazioni
preesistenti in rapporto con la patologia denunciata ed il presunto nesso
eziologico con l'attività lavorativa.
Al fine di accelerare i tempi di erogazione dell'indennità per inabilità
temporanea, è facoltà del marittimo chiedere al comandante della nave di
allegare una dichiarazione attestante le proprie coordinate bancarie o
postali.
Tale dichiarazione deve essere corredata da una fotocopia di un valido
documento di riconoscimento del dichiarante o vistata dal comandante della
nave.
Art. 18
Malattia manifestatasi dopo lo sbarco
Qualora la malattia professionale si manifesti dopo lo sbarco, si
applicano le disposizioni del Titolo IV del presente regolamento, in quanto
compatibili, ad eccezione del primo comma dell'articolo 33, che è
sostituito dal seguente:
"Qualora la malattia professionale si manifesti dopo lo sbarco,
l'assistito deve farne denuncia, corredandola con il rapporto medico
previsto dall'articolo precedente, alla Sede dell'IPSEMA territorialmente
competente per l'assicurazione, entro 48 ore dalla data del rilascio di
detta certificazione."
Non si applicano, altresì, le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e
11 dell'articolo 38 e quelle ci sui ai commi 4 e 5 dell'articolo 43.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13.
Art. 19
Valutazione dei postumi
Successivamente alla chiusura della pratica, questa viene trasmessa al
medico legale ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali
postumi di inabilità permanente.
TITOLO III
Inabilità temporanea da malattia fondamentale
Art. 20
Ambito di applicazione e obblighi dei datori di lavoro
Le norme del presente Titolo si applicano nei casi di malattia di cui
all'articolo 6 del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918 convertito nella legge
24 aprile 1938, n. 831.
Per le malattie di cui al comma precedente, il comandante o padrone
preposto al comando della nave o del galleggiante, o in caso di loro
impedimento l'armatore, devono fare tempestiva denuncia all'IPSEMA.
La denuncia deve essere effettuata entro due giorni dalla constatazione
della malattia e, qualora la nave si trovi in navigazione, nel giorno di
primo approdo.
In ogni caso, quando la malattia impedisce al marittimo di permanere a
bordo e il medico ne dispone lo sbarco, la denuncia, corredata dal
certificato medico, deve essere effettuata nel giorno stesso dello
sbarco.
Art. 21
Modalità di presentazione della denuncia
La denuncia deve essere fatta alla Sede compartimentale dell'IPSEMA
competente per territorio in base al Compartimento marittimo di iscrizione
della nave.
La denuncia può essere inviata a mezzo posta con plico raccomandato con
avviso di ricevimento. La data di spedizione vale come data di
presentazione. Se presentata direttamente nella predetta Sede, l'Ufficio ne
rilascia apposita ricevuta.
La denuncia può essere inviata anche a mezzo fax o per via telematica
avvalendosi degli schemi contenuti nel sito internet dell'IPSEMA
(http:/www.ipsema.it).
Art. 22
Contenuto della denuncia
La denuncia deve contenere:
- cognome e nome, residenza, dati anagrafici, codice fiscale, qualifica,
numero di matricola, compartimento di iscrizione, data e luogo d'imbarco
del marittimo;
- nome della nave, con indicazione del compartimento marittimo di
iscrizione e numero del certificato assicurativo;
- nominativo o ragione sociale dell'armatore con relativo numero di
conto;
- giorno e ora della richiesta di visita medica.
Art.23
Documentazione a corredo della denuncia
A corredo della denuncia, anche ai fini dell'erogazione delle prestazioni,
devono essere allegati:
- il rapporto medico, che deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in
mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel
territorio nazionale sia all'estero;
- l'attestazione dell'Autorità marittima o consolare, in caso di sbarco,
del luogo, della data e del motivo dello sbarco.
Al fine di accelerare i tempi di erogazione dell'indennità per inabilità
temporanea, è facoltà del marittimo chiedere al comandante della nave di
allegare una dichiarazione attestante le proprie coordinate bancarie o
postali.
Tale dichiarazione deve essere corredata da una fotocopia di un valido
documento di riconoscimento del dichiarante o vistata dal comandante della
nave.
Art. 24
Obbligo di denuncia delle retribuzioni
Ad eccezione delle categorie per le quali sono stabilite retribuzioni
convenzionali ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 1124/65, l'armatore è
obbligato a comunicare alla competente Sede dell'IPSEMA, appena ricevuta
notizia dello sbarco dell'assistito e comunque non oltre 10 giorni dalla
denuncia dell'evento, la retribuzione effettivamente corrisposta
all'infortunato nei 30 giorni precedenti lo sbarco, con la specifica di
ciascun elemento retributivo, indicando anche il contratto collettivo
applicato e l'eventuale posizione particolare del marittimo (continuità di
rapporto di lavoro, regolamento organico, comandata).
La denuncia delle retribuzioni può essere effettuata anche utilizzando
l'apposito schema disponibile sul sito internet dell'Istituto o trasmessa a
mezzo fax o posta
Art. 25
Procedura di apertura della pratica
Gli uffici che ricevono la denuncia provvedono all'apertura della pratica
e curano l'aggiornamento degli archivi.
All'atto dell'apertura della pratica sono comunicati all'assistito:
- il numero della pratica, che dovrà essere indicato, a cura
dell'assistito, su ogni certificato medico di prolungamento dell'inabilità
temporanea e in ogni altra comunicazione, anche telefonica, con le Sedi
compartimentali dell'IPSEMA;
- il nome del responsabile del procedimento;
- il numero telefonico e di fax e gli orari per le eventuali richieste di
informazioni;
- gli orari di accesso agli Uffici Relazioni con il Pubblico;
- l'importo dell'indennità giornaliera provvisoria di cui all'articolo 28,
al lordo delle ritenute fiscali;
- l'indicazione delle coordinate bancarie o postali già comunicate e/o
presenti negli archivi per facilitare l'eventuale segnalazione di
variazione e/o correzione a cura dell'assistito;
Nell'eventualità che non sia stato trasmesso, a corredo della denuncia, il
relativo rapporto medico, l'Ufficio IPSEMA provvede a richiederlo
tempestivamente con la comunicazione di cui al comma precedente.
Analogamente procede nel caso in cui mancano documenti necessari per
l'istruzione della pratica o nel caso in cui la denuncia di cui
all'articolo 22, non contenga gli elementi informativi previsti dalla
norma.
In questi casi i termini procedurali previsti dall'articolo 30 per
l'erogazione della indennità giornaliera sono interrotti e inizieranno
nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa richiesta.
Quando il marittimo è un nuovo assistito, l'Ufficio provvede anche a
comunicare i principali adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 26
Indennità per inabilità temporanea
L'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello
sbarco dell'assistito ed è corrisposta nella misura del settantacinque per
cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco
annotata sul ruolo o sulla licenza.
La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la
retribuzione mensile effettivamente corrisposta al marittimo nei trenta
giorni precedenti lo sbarco.
Nel caso in cui l'assistito abbia lavorato per un periodo inferiore ai
trenta giorni, gli elementi fissi della retribuzione sono rapportati al
mese.
La data di sbarco è quella annotata sul ruolo di equipaggio.
Ai fini del pagamento delle prestazioni economiche la successiva
documentazione sanitaria, qualora non possa essere consegnata direttamente
dall'assistito, deve essere inviata alla Sede dell'IPSEMA competente per
territorio entro 48 ore dalla data del rilascio a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno
Qualora la documentazione medico legale sia inviata con immotivato
ritardo, l'indennità giornaliera è corrisposta dal giorno dell'invio. A tal
fine fa fede la data del timbro postale.
Nei casi in cui la documentazione medico legale di prolungamento della
inabilità non sia redatta alla scadenza della precedente prognosi,
l'indennità non è corrisposta per il periodo di carenza della
certificazione.
Qualora sia disposta visita di controllo domiciliare, l'assenza
ingiustificata del marittimo comporta la decadenza dal diritto al
trattamento economico per la durata di 10 giorni.
Qualora a seguito di seconda visita di controllo l'assistito risulti
nuovamente assente senza giustificato motivo, l'indennità giornaliera si
riduce nella misura del 50% per l'ulteriore periodo.
Per l'assenza ingiustificata ad una terza visita di controllo l'indennità
giornaliera viene interamente sospesa dalla data della visita stessa.
L'indennità viene ripristinata dalla data in cui il marittimo si
sottoponga spontaneamente a visita di controllo.
L'indennità è corrisposta fino a quando duri l'inabilità assoluta che
impedisca totalmente e di fatto all'assistito di attendere al lavoro e
comunque per la durata massima di un anno dall'annotazione dello sbarco sul
ruolo.
Art. 27
Anticipazione dell'indennità da parte dell'armatore
In caso di sbarco dell'ammalato in località diversa da quella di
residenza, il comandante della nave e l'armatore sono tenuti ad
anticipargli, a sua richiesta, acconti sulla indennità per inabilità
temporanea, il cui ammontare deve essere notificato immediatamente
all'IPSEMA ai fini del relativo rimborso. L'Istituto non è tenuto a
rimborsare all'armatore somme corrisposte al titolo anzidetto che non siano
state notificate in tempo utile e comunque prima della liquidazione delle
indennità all'interessato.
L'armatore non può, comunque, rifiutarsi di corrispondere anticipazioni
sull'indennità per inabilità temporanea su richiesta dell'Istituto.
L'armatore deve, a richiesta dell'IPSEMA, corrispondere all'assistito, se
questi si trova nel luogo dove risiede l'armatore, l'indennità giornaliera
per inabilità temporanea, secondo le istruzioni fornite dall'Istituto. Le
somme corrisposte devono essere tempestivamente notificate all'Istituto ai
fini del relativo rimborso.
L'armatore può stipulare con l'IPSEMA apposita convenzione per erogare ai
propri dipendenti l'indennità giornaliera per inabilità temporanea
spettantegli a termine di legge.
Art. 28
Indennità giornaliera provvisoria.
In attesa della denuncia della retribuzione, l'ufficio IPSEMA provvederà
ad erogare agli assistiti, in via provvisoria e a titolo di acconto
dell'indennità di cui all'articolo 26, l'indennità giornaliera sulla base
degli elementi retributivi stabiliti nei contratti collettivi di lavoro di
categoria.
L'indennità giornaliera provvisoria di cui al comma precedente è
aggiornata dalla Direzione Centrale competente dell'Istituto che avrà cura
di richiedere i necessari adeguamenti della procedura informatica.
Alle categorie per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali ai
sensi dell'art. 32 del D.P.R. 1124/65, l'indennità giornaliera viene
corrisposta definitivamente nella misura prevista dalle relative
tabelle.
Art. 29
Indennità giornaliera definitiva
Ricevuta la denuncia delle retribuzioni di cui all'articolo 24, l'Ufficio
provvede al calcolo della indennità giornaliera definitiva secondo le
modalità indicate nell'articolo 26 secondo e terzo comma.
In caso di ritardo dell'armatore nell'invio della predetta denuncia,
l'Ufficio provvederà a diffidarlo ad adempiere entro il termine di dieci
giorni.
L'inadempimento o la comunicazione di retribuzioni non conformi a quelle
effettivamente corrisposte, comporterà l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalle norme vigenti, salvo che il fatto costituisca
reato.
L'Ufficio provvede a controllare gli elementi retributivi indicati,
riscontrandoli anche con gli imponibili dichiarati ai fini del versamento
dei premi e dei contributi.
Art. 30
Modalità e termini di erogazione delle prestazioni
Per il procedimento di erogazione delle prestazioni si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 12 del presente regolamento.
Art. 31
Controllo medico legale
La certificazione medico legale e documentazione sanitaria, dopo
l'apertura della pratica e la registrazione della durata della prognosi,
vengono sottoposte al controllo dei medici legali dell'Istituto.
Il medico legale prende visione della denuncia di malattia e del relativo
rapporto medico nonché dei dati relativi ad eventuali precedenti periodi di
assistenza.
Ad analogo controllo, ove se ne ravvisi l'opportunità, viene sottoposta la
successiva certificazione medico legale e la documentazione
sanitaria.
Il medico legale può richiedere l'integrazione della documentazione
presentata, disporre visite fiscali e segnalare i casi di ritenuta
inidoneità alla navigazione, preesistenze all'imbarco e patologie non
inabilitanti.
E' obbligo dell'assistito rendersi reperibile all'ultimo domicilio
comunicato, nelle fasce orarie stabilite per le visite di controllo. In
caso di inosservanza dell'obbligo di reperibilità sono applicate le
disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 26.
L'assistito è, comunque, obbligato ad attenersi alle prescrizioni del
medico curante, a pena di decadenza dal diritto alle prestazioni
economiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 13
del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile
1938 n. 831.
Art. 32
Procedura di chiusura della pratica
Pervenuto il certificato di guarigione che attesta la dimissione
dall'assistenza, l'Ufficio provvede al pagamento del saldo dell'indennità
temporanea di cui all'art. 26, nei termini indicati all'art. 30, secondo
comma.
Il pagamento del saldo è preceduto dall'inserimento nell'archivio
informatizzato dei codici nosologici relativi alla patologia.
Successivamente al pagamento di cui al primo comma, all'assistito viene
inviata la certificazione attestante le indennità erogate, al lordo e al
netto della ritenuta d'acconto, in relazione al periodo di
assistenza.
TITOLO IV
Inabilità temporanea da malattia complementare
Art. 33
Ambito di applicazione e obblighi dell'assistito
Le norme del presente Titolo si applicano nei casi e per le malattie di
cui all'art. 7 del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918 convertito nella legge
24 aprile 1938, n. n. 831. In tali casi l'assistito deve inviare denuncia,
corredata dal rapporto medico, alla Sede dell'IPSEMA territorialmente
competente per l'assicurazione, entro 48 ore dalla data del rilascio.
In caso di scadenza in giorno non lavorativo il termine si intende
prorogato al giorno lavorativo successivo.
La denuncia ed il rapporto medico devono essere inviati a mezzo posta con
plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di spedizione vale
come data di presentazione. Se presentati direttamente alla Sede
dell'IPSEMA, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
Il marittimo deve dare immediata notizia dell'insorgere della malattia
anche all'armatore della nave sulla quale ha effettuato l'ultimo imbarco.
L'armatore è tenuto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione, a
trasmettere alla Sede dell'IPSEMA competente per l'assicurazione, la
denuncia delle retribuzioni di cui al successivo art. 36.
Art. 34
Contenuto della denuncia
La denuncia deve contenere:
- cognome e nome, residenza, dati anagrafici, codice fiscale, qualifica,
numero di matricola, compartimento di iscrizione, data e luogo d'imbarco
del marittimo;
- data, luogo e motivo dell'ultimo sbarco.
- nome della nave sulla quale il marittimo ha effettuato l'ultimo imbarco,
con indicazione del compartimento marittimo di iscrizione e numero del
certificato assicurativo, se conosciuto;
- nominativo o ragione sociale dell'armatore e relativo numero di conto,
se conosciuto;
Art. 35
Documentazione a corredo della denuncia
A corredo della denuncia, ai fini dell'erogazione delle prestazioni
economiche, deve essere allegato il rapporto medico di cui all'art.
33.
Inoltre, al fine di accelerare i tempi di erogazione dell'indennità per
inabilità temporanea, è facoltà dell'assicurato allegare una dichiarazione
attestante le proprie coordinate bancarie o postali, unitamente ad una
fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Art. 36
Obbligo di denuncia delle retribuzioni
Ad eccezione delle categorie per le quali sono stabilite retribuzioni
convenzionali ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 1124/65, l'armatore è
obbligato a comunicare alla competente Sede del'IPSEMA, appena ricevuta
notizia della malattia evento e comunque non oltre 10 giorni dalla
denuncia, la retribuzione effettivamente corrisposta all'assistito nei 30
giorni precedenti l'ultimo sbarco, con la specifica di ciascun elemento
retributivo, indicando anche il contratto collettivo applicato e
l'eventuale posizione particolare del marittimo (continuità di rapporto di
lavoro, regolamento organico, comandata).
La denuncia delle retribuzioni può essere effettuata anche utilizzando
l'apposito schema disponibile sul sito internet dell'Istituto o trasmessa a
mezzo fax o posta.
Art. 37
Procedura di apertura della pratica
Gli uffici che ricevono la denuncia provvedono all'apertura della pratica
e curano l'aggiornamento degli archivi.
All'atto dell'apertura della pratica sono comunicati all'assistito:
- il numero della pratica, che dovrà essere indicato, a cura
dell'assistito, su ogni certificato medico di prolungamento dell'inabilità
temporanea e in ogni altra comunicazione, anche telefonica, con le Sedi
compartimentali dell'IPSEMA;
- il nome del responsabile del procedimento;
- il numero telefonico e di fax e gli orari per le eventuali richieste di
informazioni;
- gli orari di accesso agli Uffici Relazioni con il Pubblico;
- l'importo dell'indennità giornaliera provvisoria di cui all'articolo 40,
al lordo delle ritenute fiscali;
- l'indicazione delle coordinate bancarie o postali già comunicate e/o
presenti negli archivi per facilitare l'eventuale segnalazione di
variazione e/o correzione a cura dell'assistito;
Nell'eventualità che non sia stato trasmesso, a corredo della denuncia, il
relativo rapporto medico, l'Ufficio IPSEMA provvede a richiederlo
tempestivamente con la comunicazione di cui al comma precedente.
Analogamente procede nel caso in cui mancano documenti necessari per
l'istruzione della pratica o nel caso in cui la denuncia di cui
all'articolo 34, non contenga gli elementi informativi previsti dalla
norma.
In questi casi i termini procedurali previsti dall'articolo 42 per
l'erogazione della indennità giornaliera sono interrotti e inizieranno
nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa richiesta.
Quando il marittimo è un nuovo assistito, l'Ufficio provvede anche a
comunicare i principali adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 38
Indennità per inabilità temporanea
L'indennità giornaliera decorre dal quarto giorno successivo a quello
della denuncia della malattia ed è corrisposta nella misura del
settantacinque per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data
dello sbarco annotata sul ruolo o sulla licenza. La misura dell'indennità è
ridotta al cinquanta per cento della retribuzione quando la malattia è di
origine venerea.
La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la
retribuzione mensile effettivamente corrisposta all'ammalato nei trenta
giorni precedenti l'ultimo sbarco.
Nel caso in cui l'ammalato abbia lavorato per un periodo inferiore ai
trenta giorni, gli elementi fissi della retribuzione sono rapportati al
mese.
Ai fini del pagamento delle prestazioni economiche la successiva
documentazione sanitaria, qualora non possa essere consegnata direttamente
dall'assistito, deve essere inviata alla Sede dell'IPSEMA competente per
territorio entro 48 ore dalla data del rilascio a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora la documentazione medico legale sia inviata con immotivato
ritardo, l'indennità giornaliera è corrisposta dal giorno dell'invio. A tal
fine fa fede la data del timbro postale.
Nei casi in cui la documentazione medico legale di prolungamento della
inabilità non sia redatta alla scadenza della precedente prognosi,
l'indennità non è corrisposta per il periodo di carenza della
certificazione.
Qualora sia disposta visita di controllo domiciliare, l'assenza
ingiustificata del marittimo comporta la decadenza dal diritto al
trattamento economico per la durata di 10 giorni.
Qualora a seguito di seconda visita di controllo l'assistito risulti
nuovamente assente senza giustificato motivo, l'indennità giornaliera si
riduce nella misura del 50% per l'ulteriore periodo.
Per l'assenza ingiustificata ad una terza visita di controllo l'indennità
giornaliera viene interamente sospesa dalla data della visita stessa.
L'indennità viene ripristinata dalla data in cui il marittimo si
sottoponga spontaneamente a visita di controllo.
L'indennità è corrisposta fino a quando duri l'inabilità assoluta che
impedisca totalmente e di fatto all'assistito di attendere al lavoro e
comunque per la durata massima di un anno dall'annotazione dello sbarco sul
ruolo.
Art. 39
Anticipazione dell'indennità da parte dell'armatore
Per gli assisiti in regime di continuità di rapporto di lavoro o iscritti
a turno particolare, l'armatore non può rifiutarsi di corrispondere
anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea su richiesta
dall'Istituto.
Per i medesimi soggetti, se si trovano nel luogo dove risiede l'armatore,
questi deve, a richiesta dell'IPSEMA, corrispondere l'indennità giornaliera
per inabilità temporanea, secondo le istruzioni fornite dall'Istituto. Le
somme corrisposte devono essere tempestivamente notificate all'Istituto ai
fini del relativo rimborso.
L'armatore può stipulare con l'IPSEMA apposita convenzione per erogare ai
propri dipendenti l'indennità giornaliera per inabilità temporanea
spettantegli a termine di legge.
Art. 40
Indennità provvisoria giornaliera.
In attesa della denuncia della retribuzione, l'ufficio IPSEMA provvederà
ad erogare agli assistiti, in via provvisoria e a titolo di acconto
dell'indennità di cui all'articolo 38, l'indennità giornaliera sulla base
degli elementi retributivi stabiliti nei contratti collettivi di lavoro di
categoria.
L'indennità giornaliera provvisoria di cui al comma precedente è
aggiornata dalla Direzione Centrale competente dell'Istituto che avrà cura
di richiedere i necessari adeguamenti della procedura informatica.
Alle categorie per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali ai
sensi dell'art. 32 del D.P.R. 1124/65, l'indennità giornaliera viene
corrisposta definitivamente nella misura prevista dalle relative
tabelle.
Art. 41
Indennità giornaliera definitiva
Ricevuta, da parte dell'armatore, la denuncia delle retribuzioni di cui
all'articolo 36, l'Ufficio provvede al calcolo della indennità giornaliera
definitiva secondo le modalità indicate nell'articolo 38, secondo e terzo
comma.
In caso di ritardo dell'armatore nell'invio della predetta denuncia,
l'Ufficio provvederà a diffidarlo ad adempiere entro il termine di dieci
giorni.
L'inadempimento o la comunicazione di retribuzioni non conformi a quelle
effettivamente corrisposte, comporterà l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalle norme vigenti, salvo che il fatto costituisca
reato.
L'Ufficio provvede a controllare gli elementi retributivi indicati,
riscontrandoli anche con gli imponibili dichiarati ai fini del versamento
dei premi e dei contributi.
Art. 42
Modalità e termini di erogazione delle prestazioni
Per il procedimento di erogazione delle prestazioni si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 12 del presente regolamento.
Art. 43
Controllo medico legale
La certificazione medico legale e la documentazione sanitaria, dopo
l'apertura della pratica e la registrazione della durata della prognosi,
vengono sottoposte al controllo dei medici legali dell'Istituto.
Il medico legale prende visione della denuncia di malattia e del relativo
rapporto medico nonché dei dati relativi ad eventuali precedenti periodi di
assistenza.
Ad analogo controllo, ove se ne ravvisi l'opportunità, viene sottoposta la
successiva certificazione medico legale e la documentazione
sanitaria.
Il medico legale può richiedere l'integrazione della documentazione
presentata e segnalare i casi di ritenuta inidoneità alla navigazione e di
patologie preesistenti all'imbarco o non inabilitanti.
Il medico legale può, altresì, disporre visite di controllo domiciliari.
E' obbligo dell'assistito rendersi reperibile all'ultimo domicilio
comunicato, nelle fasce orarie stabilite per le visite di controllo. In
caso di inosservanza dell'obbligo di reperibilità sono applicate le
disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 38.
L'assistito è, comunque, obbligato ad attenersi alle prescrizioni del
medico curante, a pena di decadenza dal diritto alle prestazioni
economiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 13
del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile
1938 n. 831.
Art. 44
Procedura di chiusura della pratica
Pervenuto il certificato di guarigione che attesta la dimissione
dall'assistenza, l'Ufficio provvede al pagamento del saldo dell'indennità
temporanea di cui all'art. 38, nei termini indicati all'art. 42, secondo
comma.
Il pagamento del saldo è preceduto dall'inserimento nell'archivio
informatico dei codici nosologici relativi alla patologia.
Successivamente al pagamento di cui al primo comma, all'assistito viene
inviata la certificazione attestante le indennità erogate, al lordo e al
netto della ritenuta d'acconto, in relazione al periodo di
assistenza.
TITOLO V
Inabilità temporanea da malattia
per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro
Art.45
Ambito di applicazione
I marittimi in continuità di rapporto di lavoro hanno diritto, oltre alle
prestazioni previste dai titoli precedenti, alla corresponsione di una
indennità giornaliera per inabilità temporanea da malattia che si manifesta
dopo il ventottesimo giorno ed entro il centottantesimo giorno dallo
sbarco, per la durata massima di un anno dallo stesso.
L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta in parte in base alle
norme di legge vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti e in
parte in base alle norme specifiche previste nei contratti collettivi della
categoria
Art.46
Indennità per inabilità temporanea
L'indennità giornaliera decorre dal quarto giorno successivo a quello
della denuncia della malattia ed è corrisposta nella misura del
settantacinque per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data
di manifestazione della malattia.
La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la
retribuzione mensile effettivamente corrisposta al marittimo nei trenta
giorni precedenti la manifestazione della malattia.
Nel caso in cui l'ammalato abbia lavorato per un periodo inferiore ai
trenta giorni, gli elementi fissi della retribuzione sono rapportati al
mese.
Art.47
Norma di rinvio
Per quanto non previsto negli articoli precedenti del presente Titolo, si
applicano le disposizioni del Titolo IV, in quanto compatibili.
TITOLO VI
Inidoneità temporanea alla navigazione
Art.48
Ambito di applicazione ed obblighi dell'assistito
Le norme del presente Titolo si applicano nei casi in cui il marittimo,
sottoposto a visita da parte della Commissione medica permanente di primo
grado al termine di un periodo di assistenza indennizzata per inabilità
temporanea al lavoro da infortunio o malattia, viene dichiarato
temporaneamente non idoneo agli specifici servizi della navigazione ai
sensi della legge 16 ottobre 1962, n. 1486.
In tal caso, l'assistito deve inviare alla Sede dell'IPSEMA dalla quale ha
in precedenza ricevuto l'indennità giornaliera per inabilità temporanea al
lavoro apposita domanda, corredata dal verbale della Commissione medica
permanente di primo grado, entro 48 ore dalla data dell'effettivo rilascio
o della ricezione per posta del verbale stesso.
In caso di scadenza in giorno non lavorativo il termine si intende
prorogato al giorno lavorativo successivo.
La domanda ed il verbale della Commissione devono essere inviati a mezzo
posta con plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di
spedizione vale come data di presentazione. Se presentati direttamente alla
Sede dell'IPSEMA, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
Art.49
Indennità per inidoneità temporanea alla navigazione
L'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello della
dimissione dall'assistenza indennizzata per inabilità temporanea al lavoro
ed è corrisposta nella misura del settantacinque per cento della
retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco e già presa a
base del calcolo per la corresponsione dell'indennità giornaliera per
inabilità al lavoro, escludendo dal calcolo stesso, da effettuare con le
modalità previste nell'articolo 38, secondo e terzo comma, il compenso per
lavoro straordinario. Rilevata la retribuzione dalla precedente pratica di
assistenza, l'indennità giornaliera calcolata è definitiva.
I verbali relativi ad eventuali successive dichiarazioni di ulteriori
periodi di inidoneità temporanea alla navigazione devono essere spediti o
consegnati alla Sede IPSEMA con le stesse modalità indicate nell'articolo
precedente.
L'indennità è corrisposta fino a quando persiste l'inidoneità alla
navigazione dichiarata dalla Commissione medica permanente di primo grado e
comunque per la durata massima di un anno dalla prima dichiarazione da
parte della Commissione.
Art.50
Procedura per l'erogazione dell'indennità
Gli Uffici che ricevono la domanda ed il verbale della Commissione medica
permanente di primo grado provvedono all'apertura della pratica e curano
l'aggiornamento degli archivi, comunicando all'assistito il numero di
pratica, che dovrà essere indicato in ogni successiva comunicazione
all'Istituto.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute
nell'articolo 12 del presente regolamento.
Art.51
Procedura di chiusura della pratica
Pervenuto il verbale che attesta l'idoneità ovvero la inidoneità
permanente alla navigazione, o comunque alla data di scadenza del periodo
massimo di assistenza previsto dall'ultimo comma dell'articolo 49,
l'Ufficio provvede al pagamento dell'eventuale saldo dell'indennità ed alla
chiusura della pratica, inviando all'assistito la certificazione attestante
le indennità erogate, al lordo e al netto delle ritenute di acconto.
TITOLO VII
Norme finali
Art.52
Aggiornamento della denuncia delle retribuzioni
Nel caso in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscano
aumenti retributivi aventi decorrenza retroattiva, sarà cura dell'armatore
segnalare all'IPSEMA la retribuzione aggiornata spettante ai marittimi
assistiti per il periodo di lavoro preso in considerazione ai fini del
calcolo dell'indennità; i nuovi elementi retributivi sostituiranno a tutti
gli effetti quelli comunicati ai sensi degli articoli 6, 24 e 36 del
presente regolamento.
Art.53
Rimborso delle spese di viaggio
Il rimborso delle spese di viaggio spettante all'assistito a norma delle
vigenti disposizioni è effettuato, previa presentazione della
documentazione originale comprovante le spese sostenute, unitamente al
saldo delle indennità.