Venerdi 4 luglio 2008

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Pesca


La categoria Pesca Marittima comprende le imbarcazioni destinate alla pesca professionale, esercitata da pescatori marittimi e imprese di pesca, iscritti nei registri tenuti dalle Capitanerie di Porto. Sono assicurati gli equipaggi del naviglio da pesca marittima o per i quali sussista l’obbligo della tenuta dei libri matricola e paga (e cioè in tutti quei casi in cui sono presenti persone imbarcate in qualità di “dipendenti” e per le quali venga emessa una busta paga). Non sono assicurati con l’I.P.SE.MA. i pescatori riconosciuti autonomi o associati in cooperativa. Con il premio della gestione infortuni gli armatori di queste imbarcazioni assicurano i propri equipaggi per i rischi di infortunio, malattia professionale e temporanea inidoneità La categoria della pesca marittima si distingue in:

Pesca costiera - Comprende l’attività di pesca esercitata lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’aliquota di premio è pari al 5,88%. Il contributo mensile di malattia garantisce agli equipaggi delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera il diritto alle prestazioni per la malattia fondamentale e la maternità. Agli equipaggi assicurati nella categoria non spettano le prestazioni in caso di malattia insorta dopo lo sbarco (c.d. malattia complementare).

Pesca mediterranea - Comprende l’attività di pesca esercitata nel mare Mediterraneo, entro gli stretti di Gibilterra, dei Dardanelli e il canale di Suez. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’aliquota di premio è pari al 7,30%. Il contributo mensile di malattia garantisce agli equipaggi delle imbarcazioni adibite alla pesca mediterranea il diritto alle prestazioni per la malattia fondamentale e la maternità . Agli equipaggi assicurati nella categoria non spettano le prestazioni in caso di malattia insorta dopo lo sbarco (c.d. malattia complementare).

Pesca oltre gli stretti o oceanica - Comprende l’attività di pesca esercitata senza alcun limite territoriale. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’aliquota di premio è pari al 7,30%. Il contributo mensile di malattia garantisce agli equipaggi delle imbarcazioni adibite alla pesca oltre gli stretti il diritto alle prestazioni per la malattia fondamentale e la maternità . Agli equipaggi della navi da pesca di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca oltre gli stretti spettano, per legge, anche le prestazioni per la malattia insorta entro i 28 giorni dallo sbarco (c.d. malattia complementare). Per gli equipaggi del naviglio da pesca si applicano le retribuzioni convenzionali come base imponibile sia per il calcolo dei premi e contributi sia per il calcolo delle indennità di inabilità temporanea assoluta e per la liquidazione delle rendite.

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