Lunedi 21 maggio 2012

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Benefici previdenziali per i lavoratori marittimi esposti all’amianto - Ordine del giorno del CIV


Come è noto l’art. 1, comma 567, della Legge Finanziaria per l’anno 2006, n. 266/05 ha trasferito all’IPSEMA la competenza relativa all’accertamento ed alla conseguente certificazione dell’esposizione all’amianto dei lavoratori marittimi ai fini della concessione del beneficio previdenziale ex D.L. 269/2003, convertito nella Legge 326/03.

La richiamata Legge Finanziaria precisa, altresì, che restano valide le richieste di certificazione presentate dai marittimi all’INAIL in ottemperanza al decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell’art. 47 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2004.

Nel precisare che a tutt’oggi è in corso, da parte delle Sedi Territoriali dell’INAIL, la trasmissione delle domande, si fa presente che il Decreto Interministeriale di attuazione dell’art. 47 predetto prevede, fra l’altro, che le domande siano correlate da:

- l’elenco delle attività lavorative comportanti l’esposizione all’amianto;

- lo schema dell’allegato sul quale il marittimo deve riportare il curriculum lavorativo e la dichiarazione del/dei datori di lavoro attestante la reale adibizione all’esposizione all’amianto “in modo diretto ed abituale per un periodo non inferiore ad otto ore continuative e giornaliere”.

Questo Istituto, nel porre mano alla dovuta registrazione di tutte le pratiche trasmesse per corrispondenza da parte dell’INAIL, ha assunto ogni iniziativa – preannunciata anche alle Organizzazioni sindacali - per sottoporre all’attenzione del nuovo Dicastero al Lavoro la specificità del lavoro marittimo, la cui particolarità non consente l’adattamento alla previsione normativa, sopra indicata, e quindi la scarsa possibilità per detta categoria di poter beneficiare delle provvidenze riconosciute già alla quasi totalità degli altri lavoratori.

ORDINE DEL GIORNO DEL CIV SULLA SITUAZIONE AMIANTO

L'art. 1, comma 567, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 ha trasferito dall'INAIL all'IPSEMA il compito di provvedere all'accertamento dell'esposizione all'amianto dei
lavoratori marittimi, ai sensi dell'art.47 del D.L. 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n.326.
L'INAIL ha, conseguentemente, trasferito le domande presentate (circa 30 mila) per il riconoscimento dell'esposizione all'IPSEMA che ha provveduto, per ragione di trasparenza e certezza. ad informare di ciò i marittimi con una apposita comunicazione individuale ed assegnazione di un numero di pratica univoco a ciascuna richiesta ai fini della successiva trattazione.

L'assolvimento di tale funzione è oggi regolata dal D.M. 27 ottobre 2004 che individua la documentazione da produrre a corredo della domanda, ai fini dell'avvio dell'attività istruttoria. nonché le attività lavorative che comporterebbero l'esposizione all'amianto.

L'Istituto da tempo, e particolarmente a seguito della Legge n.266/2005, ha segnalato la difficoltà di poter applicare al settore marittimo la disciplina generale dettata dal citato D.M. 27 ottobre 2004. Ciò non solo ai fini dell'avvio dell'istruttoria (tutte le domande sono prive del curriculum lavorativo rilasciato dagli armatori che attesti l'adibizione ad attività comportanti l'esposizione all'amianto) ma anche dell'accertamento tecnico concreto. Le attività lavorative elencate nel decreto ministeriale, infatti, non sono riconducibili al lavoro svolto a bordo delle navi, nonostante l'esposizione all'amianto sia stata altamente probabile, anche se ovviamente da accertare, in relazione alle tecniche di costruzione largamente impiegate in passato nella cantieristica navale.

Entrambe le difficoltà sono, peraltro, note da tempo a tutti, al punto che nella passata legislatura già il Parlamento aveva impegnato il Governo a trovare delle soluzioni specifiche.
Ad oggi nonostante le reiterate sollecitazioni rivolte al Ministero del Lavoro, la proposta di utilizzare l’estratto matricolare o la fotocopia del libretto di navigazione, quale
documento probante di presunta esposizione all’amianto da parte del marittimo, non registra alcun passo avanti.

Il CIV dell'IPSEMA denuncia tale situazione che impedisce di poter dare una risposta concreta alle attese dell'utenza marittima ed auspica che vengano trovate delle soluzioni,
amministrative o legislative, alle problematiche sollevate, ciò assume maggiore rilevanza in considerazione del fatto che per aspetti similari per il settore della Marina Militare, sono già state presentate diverse proposte di legge che dimenticano, a parità di condizioni, i lavoratori marittimi civili, parte dei quali, peraltro, hanno anche lavorato su navi militari.

Resta fermo, infine, che qualora il quadro normativo vigente, dovesse rimanere invariato, l'Istituto si troverebbe in forte difficoltà e sarebbe costretto a declinare qualsiasi responsabilità anche di fronte al rischio di un contenzioso, con conseguenti notevoli oneri, stante le aspettative dei marittimi che quotidianamente reclamano il rilascio della
certificazione.
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