Il decreto legislativo n. 81, appena approvato, individua l’IPSEMA, l’ISPESL e l’INAIL quali enti pubblici nazionali con rispettive competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le loro attività in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le Regioni e affida proprio all’IPSEMA la competenza esclusiva nel comparto marittimo sottolineandone la specificità.
All’Istituto il legislatore conferisce compiti aggiuntivi, rispetto a quelli già assegnati in passato, l’organizzazione disegnata dal decreto infatti, attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, valorizzerà le competenze esistenti degli enti preposti ed eliminerà ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi.
Il Sistema informativo nazionale opererà per la prevenzione nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza.
Proprio per quanto riflette particolarmente e specificamente l’IPSEMA, l’Istituto vede aggiungere allo svolgimento della sua peculiare missione quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico i seguenti compiti:
• progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai marittimi;
• promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici e universitari;
• partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro la cui costituzione è prevista presso il Ministero della salute;
• consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro;
• elaborazione e raccolta delle buone prassi;
• predisposizione delle linee guida;
• raccolta e registrazione, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
“Il pieno riconoscimento – per il Presidente dell’IPSEMA Antonio Parlato – del ruolo del tutto autonomo dei due enti assicurativi (IPSEMA ed INAIL) come facenti parte, ognuno per le sue differenti competenze e peculiarità, di un “sistema” insieme all’ISPESL ed agli altri soggetti istituzionali, sembra superare il dibattito sulla unificazione degli enti previdenziali”.
“I compiti affidati all’IPSEMA – prosegue Parlato - e all’altro ente assicurativo ed all’ISPESL sono quelli previsti dalla legislazione vigente ma devono essere svolti - questa la novità - “in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà”, così risolvendosi anche l’altro dubbio emerso dal dibattito sugli enti previdenziali, poi superato dal riconoscimento della esistenza diversa e separata di enti assicurativi, sulle fusioni tra enti o sugli assorbimenti da parte di uno o più delle funzioni di altri: sinergie e complementarietà potranno derivare dallo sviluppo di elementi di portata e carattere evidentemente generale ma che tengano conto di aspetti e risvolti che abbiano rilievo comune, e che emergano nello svolgimento delle loro del tutto autonome attività”.
“E’ molto rilevante – conclude il Presidente Parlato - che il Testo Unico reciti che in caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, l’Istituto venga informato dal PM perché si possa costituire parte civile e possa partire un’azione di regresso”.
Da sottolineare infine che la nuova normativa inserisce l’IPSEMA tra gli enti deputati alla formazione ed alla promozione in materia di salute e sicurezza, integrando in misura significativa, quanto già di competenza dell’Istituto, a norma del Decreto legislativo n. 271 del 1999 che riguardava solo l’informazione, l’assistenza e la consulenza in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca.
Un ulteriore riconoscimento della specificità dell’IPSEMA arriva dall’istituzione del fondo per le vittime dell’amianto. Come previsto, infatti, dalla legge finanziaria 2008, il ministero del Lavoro ha predisposto il testo del regolamento che erogherà le prestazioni di natura economica aggiuntive alla rendita, dirette oppure ai superstiti, che spettano ai lavoratori colpiti dalle patologie provocate dall’inalazione delle fibre di amianto.
Le risorse saranno gestite da un Comitato amministratore costituito dai ministeri interessati, da INAIL, da IPSEMA, dai rappresentati delle organizzazioni datoriali e sindacali e dalle associazioni delle vittime dell’amianto.