COMUNICATO
L’art. 18, comma 1, lett. r) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce l’obbligo a carico dei datori di lavoro di comunicare all’IPSEMA, ai fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
In proposito, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con la nota prot. 26/segr/006587 del 21 maggio 2008, ha fatto presente che tale adempimento non è immediatamente operante e quindi neppure sanzionabile.
L’obbligo della comunicazione, secondo i chiarimenti forniti dal Ministero, scatterebbe soltanto a seguito dell’adozione dei decreti ministeriali sul funzionamento del Sinp ( Sistema informatico nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro – art. 8 del D. Lgs. n.81/08 - ) e più in generale sulla tenuta della documentazione in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro ( art. 53, comma 5, del D. Lgs. n. 81/08).
Ciò premesso, in attesa di conoscere gli sviluppi futuri della vicenda al fine di informare tempestivamente codeste imprese sull’entrata in vigore dell’obbligo della comunicazione, si fa presente che l’Istituto si rende comunque disponibile, fin da ora, a gestire, ai fini statistici ed informativi, le eventuali comunicazioni che su base esclusivamente volontaria saranno inoltrate. Le informazioni che dovessero pervenire consentiranno, infatti, di avviare la creazione di una banca dati utile ai fini delle attività di prevenzione.
La comunicazione su base volontaria e non sanzionabile potrà essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno, utilizzando l’apposito modulo di denuncia già reso disponibile per tale finalità nella sezione del sito “ circolari e moduli”.
Il Direttore Centrale
F.to Agatino Cariola