Domenica 5 febbraio 2012

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Differita al 1° agosto 2008 l’efficacia delle disposizioni sulle comunicazioni obbligatorie contenute nel d.m. 24 gennaio 2008

 

Si ricorda che fino al 31.07.2008 permane l’obbligo per gli assicurati del settore marittimo di comunicare all’IPSEMA il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione.
Pertanto continuano ad avere efficacia le disposizioni contenute nelle circolari n. 18/2006 e n. 11/2007, consultabili nella sezione circolari e moduli del sito www.ipsema.gov.it, con le quali l’Istituto ha fornito le istruzioni in ordine alla disciplina di cui all’art. 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007). Si rammenta infine che tale obbligo deve essere assolto esclusivamente mediante la Denuncia Nominativa Assicurati disponibile nella sezione Servizi on line del sito www.ipsema.gov.it, tralasciando l’invio della denuncia tramite e-mail che è utilizzabile soltanto, in via eccezionale, per i lavoratori momentaneamente privi di codice fiscale.

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