Domenica 5 febbraio 2012

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Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro


Il Fondo è istituito (Finanziaria 2007) presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e non ai sensi del T.U. n.1124/65, vittime di gravi infortuni sul lavoro. Il decreto del Ministro del lavoro del 19 novembre 2008, sostituendo il precedente decreto del 2 luglio 2007, ne ha definito le tipologie di benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso.

I compiti di erogazione delle prestazioni del Fondo sono stati attribuiti all'INAIL e all'IPSEMA, ciascuno per i propri ambiti di competenza, previo trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro.

L’IPSEMA eroga le prestazioni del Fondo per lavoratori marittimi, compresi quelli non assicurati (extracomunitari imbarcati su navi iscritte al Registro Internazionale ai sensi della legge 30/98), e per i lavoratori del settore aereo.

Le prestazioni del Fondo sono erogate esclusivamente per infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007.

Il decreto in oggetto, in fase di prima applicazione, ha limitato le prestazioni del Fondo ai soli familiari dei lavoratori che abbiano subito infortuni sul lavoro con esiti mortali.

SOGGETTI BENEFICIARI

I superstiti aventi diritto ai benefici citati sono quelli indicati dall'art. 85 del T.U.:

- coniuge
- figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al 18° anno di età, fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale, fino al 26° anno di età se studenti universitari, senza limiti d’età nel caso di figli totalmente inabili al lavoro.

in mancanza di coniuge e figli:

- genitori naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto;
- fratelli e sorelle se a carico e conviventi con il lavoratore deceduto.

BENEFICI

Il decreto prevede due tipologie di benefici:

1) Una prestazione una tantum il cui importo, determinato in funzione del numero dei componenti del nucleo superstite, è fissato annualmente, tenuto conto delle risorse disponibili del Fondo e dell'andamento del fenomeno infortunistico. L'importo fissato per nucleo è ripartito in parti uguali tra gli aventi diritto.

Il decreto del 19 novembre 2008 ha previsto, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008, i seguenti importi:

N. superstiti 1 2 3 piu' di 3
Importo per nucleo superstiti (euro) 1.500 1.900 2.200 2.500

Gli importi della prestazione una tantum per gli eventi occorsi nell'anno 2009 saranno fissati con successivo decreto del Ministro del lavoro.

I soggetti beneficiari della prestazione una tantum sono sia i superstiti di lavoratori assicurati ai sensi del T.U. che quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo.

2) Un'anticipazione della rendita ai superstiti pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite.

Tale anticipazione è prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria ai sensi del T.U. n. 1124/65 ed è corrisposta alle condizioni e nelle misure previste dall'art. 85 T.U.

L'anticipazione della rendita è erogata unitamente alla prestazione una tantum.

I benefici in questione non sono soggetti a tassazione e sono cumulabili con altre misure di sostegno cui l’evento infortunistico abbia dato luogo.

EVENTI TUTELATI

Gli eventi tutelati sono gli infortuni verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 che abbiano comportato il decesso del lavoratore. Pertanto, sono esclusi gli infortuni avvenuti antecedentemente al 1° gennaio 2007 anche qualora il decesso del lavoratore si sia verificato successivamente a detta data.
Sono egualmente esclusi dal beneficio tutti gli eventi relativi a malattie professionali.

MODALITA' DI ACCESSO

La prestazione una tantum è erogata previa presentazione o inoltro, a mezzo raccomandata AR, di specifica istanza che deve:
- essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari e compilata secondo la prevista modulistica;
- includere la delega quando siano presenti più superstiti aventi diritto maggiorenni, eventualmente convalidata dall’autorità consolare in caso di richieste da nuclei familiari stranieri;
- includere una delega del genitore affidatario quando vi siano superstiti minorenni appartenenti a nuclei familiari diversi da quello del soggetto che presenta l’istanza.

Relativamente al settore marittimo, l’istanza deve pervenire alla Sede compartimentale dell’IPSEMA competente – in base al Compartimento di iscrizione della nave – mentre per il settore aereo deve essere inoltrata alla Sede centrale.

Per tutti gli altri settori lavorativi l'istanza deve pervenire alla competente sede territoriale dell’INAIL, individuata con riferimento al domicilio del lavoratore deceduto.

Il modulo per l'istanza, allegato al decreto, sostituisce quello in precedenza pubblicato sulla G.U. n.270 del 21.11.2007, rispetto al quale risulta più esaustivo e completo ai fini dell'istruttoria. Pertanto, le istanze eventualmente già trasmesse sulla precedente modulistica dovranno essere integrate, da parte degli aventi diritto, con tutte le informazioni e le deleghe previste dall'attuale modulo.

Gli interessati possono curare i propri rapporti con l'IPSEMA anche tramite l’assistenza degli Enti di patrocinio.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA

L'istanza deve essere presentata entro 40 giorni dalla data del decesso del lavoratore o entro 40 giorni della pubblicazione del decreto (2 febbraio 2009) per tutti gli eventi verificatisi in precedenza.

Con riferimento ai decessi per infortunio sul lavoro di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa IPSEMA avvenuti tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008, l’Istituto sta provvedendo ad informare gli aventi diritto della possibilità e delle modalità di accesso al beneficio.

Per gli infortuni mortali sul lavoro che si verificheranno in futuro, le Sedi avranno cura, appena ricevuta notizia dell’evento, di attivarsi per informare i superstiti delle misure di sostegno cui hanno diritto.

ACCERTAMENTO SOMMARIO

L'erogazione di entrambi i benefici, da parte dell'IPSEMA, è subordinata all'esito di un accertamento sommario, volto a verificare che l'evento sia riconducibile a cause lavorative.

Successivamente, se all'esito delle procedure ordinarie di accertamento emerga la non riconducibilità dell'evento a infortunio sul lavoro, l’Istituto provvederà al recupero degli importi indebitamente corrisposti, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.

MODALITA' DI PAGAMENTO

I benefici sono erogati entro 30 giorni dall'accertamento sommario dal quale risulti che il decesso è riconducibile a infortunio sul lavoro.

La prestazione una tantum è corrisposta a colui che ha presentato l'istanza.

Ai fini del pagamento della prestazione una tantum l'attuale modulo prevede la possibilità di scelta tra diverse forme di pagamento: accredito su c/c bancario o postale, assegno circolare, o pagamento localizzato presso sportello bancario dell’Istituto Bancario dell’Ente (BNL).

Il pagamento dell’'anticipazione della rendita dovrà avvenire secondo le modalità della gestione delle rendite ai superstiti, con accredito su c/c bancario o postale.

CONTENZIOSO

In caso di provvedimento negativo per l'erogazione della prestazione una tantum non è previsto ricorso amministrativo ma solo ricorso al giudice ordinario. L'eventuale contenzioso giudiziario è a carico dell'IPSEMA per quanto di propria competenza.

MODULISTICA

Per ottenere il beneficio, i superstiti dei lavoratori del settore marittimo e aereo devono compilare l’apposito modulo disponibile nella sezione “CIRCOLARI E MODULI” del sito, oppure presso le Sedi compartimentali dell’IPSEMA. Il testo del decreto 19 novembre 2008 è disponibile nella sezione “NORMATIVA” del sito. Le circolari attuative si trovano nella sezione “CIRCOLARI E MODULI” sempre del sito.
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